Mutuo ipotecario stipulato nel 1995 e sproporzione tassi interesse – C’è usura sopravvenuta?

Purtroppo ha scelto il momento meno adatto per intentare un procedimento verso un istituto di credito in materia di mutui ed usura sopravvenuta.












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Nel 1995, per l’acquisto della mia prima casa, ho stipulato un mutuo ipotecario presso il mio istituto di credito, di durata trentennale, in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 108/1996 che tratta di usura sopravvenuta.

Il mutuo stipulato, mentre prima della legge presentava dei tassi di interesse legittimi, successivamente li ha sforati.

Dunque, vorrei richiedere alla banca la restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti in ben 22 anni: somma non trascurabile.

Si può ritenere ammissibile tale richiesta e dunque il riconoscimento dell’usura sopravvenuta?

Purtroppo ha scelto il momento meno adatto per intentare un procedimento verso un istituto di credito in materia di mutui ed usura sopravvenuta.

Infatti la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 24675/2017, ribaltando gli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni, ha negato la configurabilità dell’usura sopravvenuta dal momento che è priva di qualsiasi fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla legge 108/1996 superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

A parere degli Ermellini, qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della citata legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

In parole povere, l’usura sopravvenuta non esiste, e non le è dovuta la restituzione degli interessi. A lei e nessun altro.

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25 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi

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