Mutuo irregolare nel rimborso con possibile escussione forzata del fideiussore

Fideiussione












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Sono socio di una srl e nel 2010 abbiamo fatto un mutuo ipotecario come srl di euro 500 mila per un bene commerciale che è sempre stato affittato: con l’affitto abbiamo sempre pagato seppur con alcuni ritardi ma adesso ci troviamo con varie rate indietro e problemi ad incassare l’affitto.

Abbiamo prestato io, mio fratello e mio padre, fideiussione per il totale dell’importo del mutuo. Il mutuo residuo è arrivato a circa metà dell’importo iniziale circa 250 mila mila euro.

La banca, a settembre, ha mandato una prima raccomandata a noi fideiussori chiedendoci di rientrare delle 4 rate ancora indietro. Nel mentre abbiamo versato altri acconti ma siamo sempre rimasti indietro delle 4 rate suddette e a gennaio la banca ci ha mandato una seconda raccomandata intimandoci il saldo del pregresso per poter riprendere il piano di ammortamento regolare ed in difetto di questo si riserva tutte le azioni per recuperare il credito.

Ora quello che chiedo è: la banca potrebbe escutere fideiussione di noi tre o è costretta prima a provare a vendere l’immobile anche se considerando il mercato attuale non ha molte probabilità di recuperare il debito residuo? La banca può operare contemporaneamente sia la fideiussione su noi tre e anche l’azione di vendita dell’immobile? Se dovesse riuscire a venderlo ma non incassasse la somma il restante potrebbe prenderlo da noi?

Se si, poiché ho lavoro da dipendente potrebbe pignorarmi cosa? Il cc con relative somme, il quinto dello stipendio, eventuali fondo pensione?

Chiedo se può pignorare il fondo pensione perché nel caso in prospettiva avendo ancora 30 anni di lavoro non vorrei accantonare per poi doverglieli dare tra una vita (ho il tfr nel fondo pensione).

L’eventuale beneficio di escussione riconosciuto al fideiussore, ovvero l’obbligo del creditore di escutere il debitore principale (nella fattispecie la srl) prima di proporre azione esecutiva nei confronti del fideiussore, deve evincersi dalle clausole del contratto di garanzia sottoscritto con la banca. Pertanto, nulla è possibile asserire al riguardo.

Se non è previsto il beneficio di escussione, e qualora emerga che il ricavato della liquidazione dei beni del debitore principale non sia in grado di coprire il credito azionato, il creditore può contemporaneamente agire nei confronti del fideiussore.

L’azione esecutiva promossa nei confronti del fideiussore comporta l’espropriazione dei beni del debitore: immobili e crediti verso terzi. In particolare per i crediti riferibili ad un rapporto di lavoro dipendente può essere prelevato il 20% dello stipendio, della pensione (limitatamente alla parte eccedente il minimo vitale, sia il rateo INPS che quello accreditato dal fondo pensione), del trattamento di fine rapporto (per la parte non conferita al fondo pensione).

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7 Marzo 2019 · Ornella De Bellis

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