Mi ritrovo segnalato in CRIF senza aver mai ricevuto il preavviso e la segnalazione mi impedisce di ottenere una seconda tranche di un prestito già erogato – Come fare per sbloccare la situazione?

Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi












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Da circa un anno ho costituito una Società srl, formata da 2 amministratori (me medesimo ed il socio): è stato redatto Business Plan per accesso al finanziamento Start Up presso Banca Unicredit, ed una prima tranche è stata regolarmente erogata. Nel contempo, l’operatore ha ravvisato la segnalazione al CRIF dello scrivente (non a conoscenza e mai notificato alcun atto in tal senso) per un prestito non onorato negli ultimi mesi, oggetto di apposito “saldo e stralcio” onorato finora per la metà dell’importo in transazione.

Del che, l’operatore bancario ne è stato informato trasmettendo copia del “saldo e stralcio”, transazione rateizzata con ultima scadenza al 15/04/2019. Ne consegue, tuttavia, la minaccia della Banca di non erogare la seconda tranche del finanziamento, richiedendo la cancellazione dello scrivente dalla funzione di Amministratore della Società, da registrarsi c/o la Camera di Commercio, pena la restituzione immediata del primo finanziamento concesso.

Confermo che il mio socio, anch’esso Amministratore, non ha alcuna segnalazione e, presso la medesima Banca, detiene numerosi rapporti con altre Società storiche di cui ne fa parte.

Alla luce di ciò, chiedo se è legittima l’azione della Banca nei miei confronti e, dunque, in riguardo alla Società start up costituita ed operativa da circa 1 anno, e quali azioni potrei intraprendere per l’ottenimento della seconda tranche di finanziamento.

Fino a poco tempo fa il preavviso di segnalazione in centrale rischi (nella fattispecie la CRIF) poteva essere inviato al debitore inadempiente per posta normale e la banca poteva dimostrare di aver seguito la procedura semplicemente esibendo documentazione interna (registro del protocollo). Gli arbitri bancari (ABF)aditi e la giurisprudenza di legittimità avevano poi ritenuto che l’eventuale omissione del preavviso non inficiasse la segnalazione in centrale rischi se il debitore era stato comunque invitato a rientrare dall’esposizione debitoria origine della segnalazione.

Poi, l’orientamento è mutato e il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi è stato considerato un atto ricettivo da notificare al debitore rigorosamente con raccomandata AR pena l’inefficacia della successiva segnalazione.

E così, nell’ottobre 2017, Il Garante per la tutela dei dati personali ha chiarito, inequivocabilmente, che la segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) operata da banche e finanziarie creditrici è legittimata solo dalla dimostrazione dell’effettiva ricezione del preavviso da parte del debitore.

Stante la situazione da lei riportata non sembra proficuo avventurarsi, adesso, in un contenzioso sulla legittimità della segnalazione dagli esiti incerti, attesa l’evoluzione della normativa vigente ed i tempi necessari per la pronuncia del giudice adito.

Sicuramente più utile sarebbe perfezionare l’accordo a saldo stralcio con il creditore, esibire la liberatoria alla banca per fruire della seconda tranche del prestito già deliberato ed ottenere dal gestore della Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF) l’annotazione, a margine della segnalazione (che resterà comunque visibile per tre anni a partire dal perfezionamento dello stralcio), dell’intervenuta chiusura della posizione debitoria. Avendo cura di citare, nella liberatoria, che l’accordo a saldo stralcio con il creditore è stato concluso ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato), in modo da evitare qualsiasi ulteriore contenzioso sulla debenza residua.

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13 Settembre 2018 · Ornella De Bellis

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