Risoluzione della donazione per mutuo consenso e decadenza delle agevolazioni fiscali per acquisto prima casa

Agevolazioni fiscali prima casa, risoluzione della donazione per mutuo consenso fra donante e donatario












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Ho donato la casa di proprietà a uno dei miei figli e nello stesso giorno ne ho acquistata un’altra con le agevolazioni prima casa, ora trascorsi i 5 anni dalla donazione mio figlio vorrebbe vendere la casa ma agli acquirenti è stato rifiutato il mutuo proprio perché la casa è stata “donata”.

Vorrei gentilmente sapere se rinunciando alla donazione con mutuo dissenso e tornando nuovamente proprietario dell’abitazione perderei le agevolazioni per l’acquisto della prima casa con relativo pagamento delle imposte, sanzioni e imu pur essendo trascorsi i 5 anni.

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

Quindi, per analogia, riacquisendo (con la risoluzione della donazione per mutuo consenso – che è comunque un acquisto) la vecchia casa e rivendendola entro un anno, non dovrebbe esserci decadenza per le agevolazioni fruite con l’acquisto della nuova casa (ovvero, interessi e una sanzione pari al 30% delle imposte che avrebbero dovuto essere versate senza fruire delle agevolazioni fiscali).

Ad ogni modo, per evitare di subire le conseguenze per interpretazioni normative diverse sempre possibili quando si ha a che fare con Agenzia delle Entrate, la cosa migliore da fare è procedere con un interpello: si tratta di un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

L’istanza d’interpello deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale)
  • l’indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l’esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso)
  • le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  • l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
  • la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la sottoscrizione dell’istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza.

Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l’istanza sia presentata

  • a mano
  • mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento
  • per via telematica attraverso posta elettronica certificata (PEC)

Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, devono essere indirizzate:

  • alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali
  • alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale
  • alla Divisione Contribuenti, se si tratta di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall’identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione (con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro). Gli interpelli di competenza della Divisione Contribuenti possono essere consegnati a mano dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00, in via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

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2 Maggio 2019 · Giorgio Valli

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