Contratto a tempo determinato – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconducibile ad inidoneità fisica alla mansione per cui il lavoratore è stato assunto

Lavoratore privato: il 18 aprile 2019 venivo assunto con contratto a tempo determinato a causale subordinato tempo pieno scadenza contratto 18 ottobre.












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Lavoratore privato: il 18 aprile 2019 venivo assunto con contratto a tempo determinato a causale subordinato tempo pieno scadenza contratto 18 ottobre. A luglio inizio un lungo periodo di malattia per il quale richiedo visita medica aziendale, in quanto l’ortopedico asl mi prescrive delle solette ortopediche. Il medico aziendale il 26 settembre verbalizza che sono idoneo alla mansione, ma con limitazioni temporanee di 3 mesi, vietandomi lunghi turni in piedi e l’utilizzo dell’auto. Mando una raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda dove chiedo di poter essere assegnato per tre mesi, a servizi più ridotti e anche a stipendio ridotto. Vi chiedo: se l’azienda (nonostante questa relazione medica) e la mia raccomandata non mi rinnovasse il contratto dopo il 18 ottobre prossimo e nel frattempo ignorasse la relazione medica, alla luce delle nuove norme sul lavoro, potrei chiedere un risarcimento danni?

Nessun indennizzo potrebbe essere preteso dal lavoratore in caso di mancato rinnovo, alla scadenza, del contratto di lavoro sottoscritto e a tempo determinato (nella fattispecie, semestrale).

La normativa vigente riconduce all’area del licenziamento per motivi oggettivi anche le ipotesi del licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore. In pratica, il datore di lavoro potrebbe licenziarla proprio sul presupposto della documentazione medica da lai fornita all’azienda con raccomandata.

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5 Ottobre 2019 · Tullio Solinas

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