Madre convivente con il coniuge separato e figlio nato fuori dal matrimonio

Coniugi conviventi, benché separati giudizialmente, secondo la normativa vigente, faranno parte del medesimo nucleo familiare


DOMANDA

Viviamo nello stesso paese, io residenza a casa di proprietà di mia madre, lei residenza a casa di ex marito assieme a loro figlia (6 anni), e anagraficamente anche all’ex che ancora non ha spostato la residenza (nonostante avesse obbligo a farlo) e questa situazione anagrafica dovrebbe rimanere tale per altri circa 12 mesi.

Non sono a carico di mia madre, e lei non è a carico mio (io lavoro dipendente saltuario 2019 ed ora autonomo da fine 2024, mia madre pensione di reversibilità).

La mia compagna gestisce un negozio prima in società ora per conto suo.

Tra poco la nascita di nostro figlio, che andrà in automatico residente con la madre, la figlia di lei, e l’ex (che fisicamente vive da 3 anni altrove ma ha ancora la residenza li).

Ai fini del calcolo ISEE come mi devo comportare? Come viene considerato il nucleo familiare? Considerato che il bimbo nascerà a fine marzo …

Il calcolo ISEE ci servirà per varie cose: richiesta bonus bebè, asilo nido, agevolazioni varie per il bimbo, oltre che in previsione la possibilità di accesso a sconti su rottamazione Equitalia (se sarà approvata l’integrativa) e così via in quanto (purtroppo) i nostri redditi sono DAVVERO bassi.

RISPOSTA

Va premesso che l’articolo 4 del Regolamento anagrafico (DPR 223/1989) stabilisce che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Coniugi conviventi con figli, benché separati giudizialmente, secondo la normativa vigente, faranno parte della medesima famiglia anagrafica. Inoltre, sempre secondo la normativa vigente, coniugi conviventi e separati (ma anche divorziati) rientrano, comunque, nel medesimo nucleo familiare indipendentemente dal fatto di avere, o meno, figli in comune conviventi.

Dunque la situazione, border line, di convivenza di coniugi separati conviventi, benché separati giudizialmente, influirà (negativamente) nell’individuazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare del nascituro, qualora si voglia fruire dei servizi al minore riservati per legge.

Nel caso specifico il nucleo familiare del minore, nascituro, è costituito dalla madre del nascituro, dalla figlia avuta, nel precedente matrimonio, dalla madre del nascituro e dal marito separato della madre del nascituro. Il padre del nascituro non convivente, se non coniugato e se non ha altri figli avuti con donne diverse dalla madre del minore, contribuirà all’ISEE con una componente patrimoniale e reddituale aggiuntiva calcolata ad hoc. A questo nucleo familiare e all’ISEE cui contribuisce il padre non convivente bisognerà fare riferimento per qualsiasi prestazione sociale, riferita al minore, si voglia concorrere: in particolare per la richiesta bonus bebè e per l’asilo nido. L’ISEE per le prestazioni agevolate rivolte al nascituro sarà, pertanto, calcolato sulla base del nucleo familiare appena individuato nonchè di un valore aggiuntivo derivante dai redditi e dal patrimonio del padre naturale del minore.

La situazione non cambierà se il futuro padre presenta adesso la DSU/ISEE e poi l’aggiorna dopo la nascita del bimbo, finche il marito separato della madre del bambino manterrà la sua residenza attuale.

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16 Gennaio 2026