Lettura contatori acqua – è obbligatoria?





Il gestore deve informare il cliente del giorno e dell'ora in cui passerà il letturista, ispecie nel caso di utenze con contatori posizionati internamente





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La società erogatrice mi ha mandato una email dicendo che tra 4 giorni verranno dalle ore x alle ore y a leggere il contatore acqua: la casa é disabitata, i contatori sono all’interno, da 2 anni e faccio autolettura (sempre la stessa, non essendoci consumi).

Io sono all’estero ed ho inviato una email dicendo che tra 4 giorni non sarò in Italia. Non mi hanno risposto. Se loro vengono e non trovano nessuno in casa, possono entrare ad esempio con un fabbro e i Carabinieri?

Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche il soggetto responsabile dell’installazione, del buon funzionamento e della manutenzione e della verifica dei contatori.

Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la regolazione prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire per leggere il contatore all’anno:

– se il consumo medio annuo dell’utente è inferiore o uguale a 3.000 mc: 2 tentativi, distanti tra loro almeno 150 giorni solari;
– se il consumo medio annuo dell’utente è superiore a 3.000 mc: 3 tentativi, distanti tra loro almeno 90 giorni solari.

Il gestore deve informare l’utente del giorno e della fascia oraria in cui passerà il letturista, in particolare nel caso di utenze con contatori non accessibili: tale comunicazione deve essere fornita 2-5 giorni lavorativi prima del passaggio, tramite posta elettronica, sms o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente.

In caso di assenza dell’utente e qualora nessuno sia stato delegato, in sostituzione dell’intestatario del contratto, per rendere possibile al gestore la lettura del contatore nel giorno e nella fascia oraria stabilite, quasi sicuramente, ci sarà un’ulteriore comunicazione circa il prossimo tentativo di lettura effettiva dei consumi, in cui il gestore tenterà di venire incontro alle esigenze del cliente.

Verificata, comunque, l’impossibilità di leggere il contatore, il gestore produrrà una bolletta con consumi presunti elaborati sulla base delle variazioni effettive del consumo annuo negli ultimi 3 anni.

Qualora negli ultimi tre anni non sia stato possibile dar corso a letture effettive del contatore, il gestore emetterà una bolletta con consumi presunti di importo non nullo (da conguagliare dopo la prima reale lettura effettuata) calcolato con modalità adeguata alla particolare situazione, oppure, se possibile, provvederà a sospendere l’erogazione della fornitura anche fidando sul fatto che negli ultimi due anni sono state effettuate autoletture da cui non si evincono consumi di acqua per l’utenza.

Quindi, la questione si risolverà senza defadiganti e costosi ricorsi al giudice ed alla forza pubblica.

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26 Gennaio 2023 · Giovanni Napoletano

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