Legge 3/2012 (salva suicidi) sull’indebitamento familiare – Davvero devo produrre gli estratti conto di tutte le carte di credito utilizzate e lasciate in rosso?

Sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento












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A causa di svariati debiti, mi sto informando sulla possibilità di accedere alla legge 3/2012: ho avuto un primo colloquio con un commercialista, il quale mi ha parlato di tantissimi documenti da produrre, tra i quali gli estratti conto di alcune carte di credito che purtroppo non sono riuscito a saldare. Ora, per me reperirli è veramente difficile, le agenzie di recupero crediti alle quali i debiti sono stati ceduti, possono produrre solo l’importo del debito da me dovuto. E’ davvero possibile che il Giudice possa richiedere tutti i movimenti delle carte di credito? Io avevo capito che bastassero i documenti con il debito dovuto e nel caso non potessi produrre tutti i movimenti, si parla di anni, potrei io evitare di dichiarare tutti i debiti visto che le carte hanno un importo molto basso che forse riuscirò a saldare autonomamente, mentre ciò che mi interessa risolvere è un grosso debito (mutuo per l’esattezza) con una rata molto alta che non sono più riuscito a pagare?

In effetti, la procedura di esdebitazione richiede l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni. Il giudice, inoltre, deve escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali.

Gli estratti conto delle carte di credito potrebbero servire per mostrare come il debitore abbia utilizzato i soldi spesi: ad esempio, una cosa è che egli abbia pagato fatture per visite specialistiche, un’altra che abbia impiegato il denaro per una vacanza ad Ibiza.

Ora, il suo commercialista sarà sicuramente un professionista serio e competente: tuttavia la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ex legge 3/2012, è materia relativamente nuova e peculiare, tanto che la stessa normativa ha istituito un albo degli organismi preposti al supporto tecnico giudiziale del debitore sovraindebitato: si tratta degli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC).

Ed infatti, nelle procedure disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia, dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un’istanza di liberazione dai debiti.

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16 Novembre 2017 · Lilla De Angelis

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