Legge 3/2012 (salva suicidi) – il ricavato dalla vendita dei beni strumentali è destinato ai creditori ma io devo comunque pagare allo Stato le tasse sulla plusvalenza?

Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento












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Durante la redazione insieme all’organismo di composizione della crisi (occ) di un piano di esdebitamento con accordo con i creditori sono sorte alcune problematiche. Innanzitutto le tasse derivanti da unico 2017 che se presentiamo il piano ad aprile non rientrerebbero in domanda non essendo debito certo ed esigibile, a questo punto aspetterò dichiarazione redditi che con fisco online si può presentare a fine maggio. Inoltre, l’accordo comprende una maxirata proveniente dalla futura vendita di una delle 2 attività e una rata proveniente dal compenso come amministratore della seconda attività ramo d’azienda che è stata salvata e rimarrebbe attiva. Io ero convinto che intestando l’assegno della vendita al tribunale non dovevo pagare la plusvalenza invece evidentemente questa opzione non è stata presa in considerazione. Allora che esdebitamento è se poi mi trovo da pagare almeno il 23% di tasse sulla plusvalenza della vendita dei beni strumentali venduti per esdebitarmi?
Qualcuno sa aiutarmi? Come si potrebbe risolvere?

C’è poco da fare, purtroppo: l’organismo di composizione della crisi dovrebbe proporre, e i creditori dovrebbero accettare a copertura dell’esposizione debitoria, un importo al netto delle tasse dovute all’Agenzia delle Entrate (magari valutate a forfait) per la plusvalenza realizzata con la vendita dei beni indicati nell’accordo.

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11 Marzo 2017 · Simone di Saintjust

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