La residenza in alloggio di servizio presso una caserma dei Carabinieri ed il concetto di convivenza anagrafica ai fini ISEE

La residenza in alloggio di servizio presso una caserma dei Carabinieri ed il concetto di convivenza anagrafica ai fini ISEE


DOMANDA

Sono residente con tutto il mio nucleo familiare in un alloggio di servizio presso una caserma dei Carabinieri: possiedo inoltre un’unica abitazione nello stesso comune attualmente concessa in locazione, motivo per cui verso l’IMU come seconda casa.
Per tale ragione l’ISE risulta abbastanza alto, essendo praticamente prossimo al valore catastale dell’immobile. Di conseguenza anche l’ISEE è elevato, nonostante il reddito da locazione influisca molto poco.
Vorrei sapere se nella compilazione della DSU è corretto indicare l’indirizzo di residenza familiare (corrispondente all’alloggio di servizio) come convivenza anagrafica, al fine di aumentare leggermente il fattore di equivalenza e ridurre l’ISEE.
Finora non l’ho mai indicato, indicando l’abitazione del nucleo familiare come “altro”, non sapendo se la residenza in alloggio di servizio è assimilabile ad una convivenza anagrafica.
Ringrazio anticipatamente.


RISPOSTA

L’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 283/1989 definisce al comma 1 la convivenza anagrafica, come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
Al comma 2 si aggiunge che le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
Al comma 3 si precisa poi che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
In definitiva, il carabiniere che risiede con la propria famiglia anagrafica in un alloggio di servizio presso una caserma, non si trova in una convivenza anagrafica.
Peraltro, il comma 6, dell’articolo 3 del DPR 159/2013, specifica che il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che scelga di essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
In altre parole, l’appartenenza eventuale del soggetto ad una convivenza anagrafica, non aumenta il valore della scala di equivalenza e non riduce l’ISEE.


8 Luglio 2022 - Roberto Petrella


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