La prescrizione del diritto al pagamento dell’onorario di un avvocato

Prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, prescrizione per l'onorario di avvocato, prescrizione presuntiva












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Da quando decorre la prescrizione dei crediti dell’avvocato per le prestazioni rese al cliente?

L’articolo 2957, comma 2, del codice civile, stabilisce che per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine di prescrizione del diritto a pretendere il pagamento dell’onorario per la prestazione resa al cliente decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Sulla questione è anche recentemente intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza 21008/2019, precisando che il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui e stato espletato l’incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all’assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d’opera intellettuale.

I giudici di legittimità, con l’occasiona, hanno anche chiarito che, qualora l’incarico al professionista
sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite, come nel caso in cui l’attività richiesta al professionista debba avere il suo svolgimento
sino alla proposizione di un atto di impugnazione, con esclusione delle prestazioni eventualmente necessarie dopo tale atto, si è fuori delle specifiche ipotesi del secondo comma dell’articolo 2957 del codice civile e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal compimento della particolare prestazione richiesta.

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26 Agosto 2019 · Annapaola Ferri

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