Istanza di differimento a 18 mesi del termine esecuzione sfratto

Poiché il conduttore sfrattato percepisce indennità di disoccupazione può essere esperita istanza di differimento del termine di esecuzione dello sfratto












Dopo un intimazione di sfratto per finita locazione, in udienza il giudice ha convalidato lo sfratto fissando l’esecuzione a fine giugno: essendo percettore di Naspi posso presentare istanza ex articolo 6 comma 5 della legge 431/1998 per la fissazione di una nuova data di rilascio?

La questione va discussa con il proprio legale di fiducia, in linea di massima, tuttavia, si esprime parere positivo: infatti, il differimento del termine delle esecuzioni ai sensi dell’articolo 6 comma 5 della legge 431/1998, può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

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16 Gennaio 2024 · Ornella De Bellis