ISEE per l’Università – le regole da rispettare per individuare il nucleo familiare dello studente












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Ho ospitato in casa una ragazza maggiorenne in difficoltà (problemi con il padre a causa di origini tunisine): all’università hanno detto che per avere diritto alle agevolazioni per le tasse la stessa doveva vivere fuori casa con residenza in luogo diverso da quello dei genitori da almeno 2 anni. Ho chiesto la residenza e ora volevo fare l’ISEE per le agevolazioni.

Brutta sorpresa: la ragazza è stata inserita nella famiglia anagrafica e pertanto viene inserita nel mio ISEE, ma non può usufruire delle agevolazioni universitarie.

Perchè non può ottenere un’ISEE suo personale? Non basta che, essendo nullatenente (uscita di casa senza nulla), è a totale carico mio per puro spirito di solidarietà, perchè amica di mio figlio e soggetto debole in difficoltà, ma che non possa godere di nessuna agevolazione perchè non titolare di ISEE proprio è veramente vergognoso.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 68/2012 (in pratica, per poter costituire un nucleo familiare autonomo, lo studente deve percepire un reddito complessivo lordo superiore a 6.500 euro).

Non c’è modo di derogare dalla normativa vigente (articolo 8 del DPCM 159/2013): le risorse finanziarie per benefici a pioggia sono ormai limitate e le maglie delle prestazioni sociali si vanno sempre più restringendo.

Tuttavia, visto che esprime un apprezzamento strettamente politico definendo “vergognoso” l’attuale quadro normativo, le rispondo, sempre sul piano politico, che la solidarietà del singolo è, adesso, giustamente, chiamata a prove ben più incisive della semplice testimonianza o della semplice (e gratuita) concessione di un luogo dove far eleggere la residenza a chi si trova in difficoltà: per esempio, evitando di scaricare i costi della propria generosità sulla fiscalità generale (quindi anche su chi scrive) e contribuendo, invece, personalmente, al pagamento delle tasse per la studentessa di origine tunisina, tasse necessarie a mantenere in piedi il sistema universitario.

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8 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic

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