Ricovero in RSA – serve anche l’ISEE dei figli non conviventi?





Per ciascuno dei figli non conviventi con il richiedente, verrà calcolata una componente aggiuntiva da sommare all’ISEE del richiedente il beneficio





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Mia suocera disabile deve essere ricoverata in struttura residenziale lunga degenza (RSA): uno dei figli, dipendente pubblico, vorrebbe chiedere il contributo Inps denominato Long care Premium riservato a dipendenti pubblici e loro familiari. La domanda che vorrei fare è: possibile che per tale richiesta (tra l’altro la domanda scade il 4 maggio prossimo) debbano tutti i figli indicare il loro isee pur non essendo figli conviventi e non a carico, e avendo ognuno una propria famiglia indipendente dai genitori? Non sarebbe più corretto che l’unico isee di riferimento fosse quello dei miei suoceri? Tale pretesa è stata avanzata da uno dei figli dicendoci che gli era stato richiesto dall’Assistente Sociale, ma io ho provato a informarmi ma non ho trovato riscontro. Chiedo quindi a Voi delucidazioni in merito.

Per l’accesso alle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) da parte di persone maggiorenni, così come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Pertanto, per ciascuno dei figli non compresi nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, con lui non conviventi e non fiscalmente a carico, verrà calcolata una componente aggiuntiva da sommare all’ISEE del beneficiario della prestazione.

La componente aggiuntiva non viene calcolata solo quando per un figlio (o per un componente del suo nucleo familiare) è stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza; oppure quando sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione.

Infine, il richiedente la prestazione erogata in ambito residenziale a ciclo continuativo, qualora si trovi in condizioni di disabilità o di non autosufficienza può, nella DSU ISEE, far riferimento al nucleo familiare ristretto, formato dal beneficiario stesso, da coniuge, dai figli minorenni, dai figli maggiorenni conviventi nonché dai figli maggiorenni non conviventi di età inferiore ai 26 anni se a carico fiscale del beneficiario, non coniugati e senza figli.

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27 Aprile 2017 · Annapaola Ferri

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