Isee corrente per adesione alla definizione agevolata dei debiti esattoriali mediante saldo stralcio









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Ho un isee corrente di 7 mila euro, chiedo se posso presentarlo per il saldo e stralcio delle cartelle ADER: nel modulo per la definizione agevolata non è chiaro come inserire i parametri.

Naturalmente, dalla data di richiesta dell’ISEE corrente, alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata a saldo stralcio dei carichi esattoriali affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ex legge 145/2018, non devono intercorrere più di due mesi: infatti, l’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Nel modulo per la richiesta di definizione dei debiti esattoriali a saldo stralcio va inserito il numero di protocollo e la data dell’ISEEE corrente.

L’articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 159/2013, stabilisce che L’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ne ricorrano le condizioni.

L’articolo 9 del DPCM 159/2013 regola i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter presentare l’ISEE corrente al posto di quello ordinario, disponendo che in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore (variazione di almeno il 25% rispetto all’indicatore standard), e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L’ISEE corrente puo’ essere richiesto anche in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, deve presentare la documentazione e la certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa nonche’ le componenti reddituali aggiornate

STOPPISH

1 Marzo 2019 · Genny Manfredi

Vorrei chiarezza riguardo la compilazione del modello perché all ADER non lo sanno: devo inserire il numero di protocollo del modulo sostitutivo della dsu o quello della dsu ordinaria? Perché per l’isee corrente mi è stato dato un numero di protocollo diverso, e nella scadenza di validità devo inserire la data dei due mesi successivi al rilascio dell isee corrente anche se no è specificata come nellisee ordinario. Il modulo non è sufficientemente esaustivo secondo me non hanno pensato proprio all’isee corrente, potreste verificare ed aiutarmi? Cordialmente samuel

Nel modulo per la richiesta di definizione agevolata dei debiti esattoriali tramite saldo stralcio va inserito il numero di protocollo e la data dell’ISEEE corrente, come peraltro già indicato nella precedente risposta.

La definizione agevolata dei debiti esattoriali tramite saldo stralcio, ex legge 145/2018, è rivolta alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica accertata da un ISEE non superiore a ventimila euro. Ora, in molti casi (come il suo) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario è mendace, dal momento che si riferisce a redditi conseguiti due anni prima (nel 2017 per la DSU presentata nel 2019) e che il richiedente la prestazione non potrà percepire con continuità, avendo perso, suo malgrado, il posto di lavoro che occupava.

Proprio per far fronte a situazioni, ricorrenti purtroppo, come quella che la vede coinvolto, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare, in alternativa all’ISEE ordinario, l’ISEE corrente.

Non è che si tratti di una facoltà che ci siamo inventati in questo forum: l’ISEE corrente è regolato, come già accennato, dal DPCM 159/2013 che gli dedica un intero articolo, il numero 9, mentre al numero 2, comma 5, viene affermato esplicitamente che L’ISEE ordinario può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ne ricorrano le condizioni.

Legge alla mano, i contenuti mi sembrano sufficienti: se qualche impiegato ADER storce il naso, chieda di poter conferire con un funzionario e, in caso di persistente diniego ad accettare l’ISEE corrente, pretenda che il diniego venga messa per iscritto, con le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento che la riguarda (a cui potrà chiedere, personalmente, i danni per la negata possibilità di fruire della definizione agevolata dei debiti esattoriali a saldo stralcio).

STOPPISH

1 Marzo 2019 · Annapaola Ferri

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