Irpef su transazione ereditaria





La tassazione degli importi corrisposti a seguito di un accordo transattivo costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti





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Mio padre, dopo il divorzio da mia madre, si sposò con altra donna da cui non ebbe figli: alla sua morte ha lasciato un testamento nel quale non vengo citato come figlio legittimo e con l’aiuto dei miei legali ho convinto la sua seconda moglie a firmare un accordo transattivo, dove rinuncio ad impugnare il testamento per lesione di legittima, in cambio del suo versamento a mio favore di un dato importo.

Tale importo equivale a circa la metà di una rata mensile della mia pensione.

Dovrò mettere questa entrata una tantum nella mia dichiarazione dei redditi del prossimo anno?

Secondo l’Agenzia delle Entrate (interpello del 23 giugno 2022, risposta n° 344) ai sensi dell’articolo 1965 cc, una transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro, e, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Pertanto il contratto di transazione, e dunque l’importo versato a favore dell’erede pretermesso si dovrebbe avvalere delle franchigie di legge e comporterebbe il solo versamento dell’imposta di registro relativa all’accordo stipulato fra le parti.

Per concludere l’importo corrisposto nel 2024 dalla matrigna all’erede pretermesso non dovrebbe essere incluso nei redditi soggetti ad IRPEF da dichiarare nel 2025.

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22 Marzo 2024 · Giorgio Valli

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