Irpef su transazione ereditaria

La tassazione degli importi corrisposti a seguito di un accordo transattivo costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti


DOMANDA

Mio padre, dopo il divorzio da mia madre, si sposò con altra donna da cui non ebbe figli: alla sua morte ha lasciato un testamento nel quale non vengo citato come figlio legittimo e con l'aiuto dei miei legali ho convinto la sua seconda moglie a firmare un accordo transattivo, dove rinuncio ad impugnare il testamento per lesione di legittima, in cambio del suo versamento a mio favore di un dato importo.


RISPOSTA

Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello del 23 giugno 2022, risposta n° 344) ai sensi dell'articolo 1965 cc, a transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro, e, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.


22 Marzo 2024 - Giorgio Valli


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