Ciascun comproprietario del bene comune può ricorrere all’Autorità Giudiziaria – Cessione d’azienda e cessione contratto di affitto

Se non si forma una maggioranza decidente fra i comproprietari della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria


DOMANDA

il conduttore del negozio di mia proprietà e di altri miei cugini, ha sottoscritto con noi una scrittura privata con cui si stabiliva che non avrebbe pagato i canoni di locazione poichè vi era una fessura che insisteva sulle pareti del locale ed in cui i vigili avevavo attestato la pericolosità.


RISPOSTA

L'articolo 1105 del codice civile, al terzo comma, stabilisce che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.


25 Marzo 2023

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