Ciascun comproprietario del bene comune può ricorrere all’Autorità Giudiziaria – Cessione d’azienda e cessione contratto di affitto





Se non si forma una maggioranza decidente fra i comproprietari della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Il conduttore del negozio di mia proprietà e di altri miei cugini, ha sottoscritto con noi una scrittura privata con cui si stabiliva che non avrebbe pagato i canoni di locazione poichè vi era una fessura che insisteva sulle pareti del locale ed in cui i vigili avevavo attestato la pericolosità. Avevamo perciò dato il consenso a non pagare i canoni finchè non venivano ultimati i lavori su questa fessura. Invece il conduttore, subito dopo la firma della stessa, ha ceduto il ramo d’azienda e subaffittato il nostro locale ad altra società la quale ha riaperto subito l’attività. Ora, siccome il contratto è ancora in essere e lui non sta pagando l’affitto da ben 6 mesi, mi chiedo se solo io posso far annullare la scrittura privata e chiedere lo sfratto per morosità. Il problema è che gli altri proprietari vogliono aspettare e sono contrari allo sfratto.

L’articolo 1105 del codice civile, al terzo comma, stabilisce che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Il subaffitto è vietato dall’articolo 1624 del codice civile: tuttavia, se è stato ceduto il ramo d’azienda, è stato ceduto anche il contratto di affitto, operazione del tutto legittima.

Il canone di affitto dovrebbe essere richiesto al soggetto cessionario e non a quello cedente. Pertanto, prima di adire le vie legali nei confronti del cedente, conviene notificare diffida e messa in mora alla società che conduce attualmente il negozio.

L’imprenditore cessionario avrebbe dovuto semplicemente continuare a versare i canoni di affitto nelle stesse modalità seguite dal soggetto cedente: forse non ha provveduto in base alla scrittura privata sottoscritta dal cedente che, automaticamente, vale per il cessionario.

Peraltro, se la cosiddetta “fessura” persiste, se il fabbricato è stato dichiarato inagibile dalla polizia municipale e se non c’è stato alcun successivo intervento di riparazione, di consolidamento strutturale o di ristrutturazione del fabbricato, il cessionario ha tutti i motivi per continuare a non versare l’affitto.

Quello che si può fare è segnalare alle Autorità competenti l’occupazione del negozio nonostante lo stato di inagibilità del negozio, con conseguente rischio e pericolo per gli astanti.

STOPPISH

25 Marzo 2023 · Simone di Saintjust

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Famiglia • Lavoro e pensioni • DSU ISEE • eredità e donazioni » Ciascun comproprietario del bene comune può ricorrere all’Autorità Giudiziaria – Cessione d’azienda e cessione contratto di affitto. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.