Interruzione termine prescrizione INPS per restituzione indennità di mobilità indebitamente percepita

Il diritto INPS di pretendere la restituzione dal percettore dell'indebito si prescrive in 10 anni dalla data in cui l'indebito è stato rilevato












Posseggo da più di 10 anni l’accesso al sito dell’INPS e ho tutte le comunicazioni nella mia cassetta postale dell’istituto comprese tutte le A/R ricevute anche via cartacea. Non c’è nessuna comunicazione di interruzione del termine di prescrizione per una mobilità indebitamente percepita e sono invece presenti comunicazioni precedenti al periodo. Posso ritenere che INPS non abbia mai proceduto a mandare tale comunicazione?

Il diritto INPS di pretendere la restituzione dal percettore dell’indebito si prescrive in 10 anni dalla data in cui l’indebito è stato rilevato, se l’indebito risulta essere stato corrisposto a seguito di documentazione mendace fornita dal beneficiario e non per errore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Se il debitore non ha mai ricevuto notifica di interruzione dei termini di prescrizione per l’indennità di mobilità non spettante e se l’indennità è stata corrisposta per errore INPS, e non per dolo del beneficiario, egli può invocare, innanzi al giudice del lavoro, l’intervenuta prescrizione del diritto dell’INPS di richiedere la restituzione di quanto erogato e non dovuto.

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15 Dicembre 2020 · Rosaria Proietti