Ingiunzione di pagamento per multa senza avviso bonario e interessi semestrali

Ingiunzione fiscale, interessi semestrali sanzione amministrativa non pagata












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Il 12/04/2014 a Milano, ho commesso l’infrazione descritta dall’articolo 43 comma 3 del Codice della strada attraversando l’incrocio con il semaforo rosso. Essendo l’auto intestata a mia madre, il verbale è stato spedito a Bari presso la sua residenza il 28/07/2014, ma essendo lei in vacanza, ha potuto ritirarlo solo il 18/08/2014.

Il verbale indicava una multa di 230€ o, nel caso di pagamento entro i 5 giorni, di 165,20€ per lo sconto del 30%. Pensando erroneamente, ma in buona fede, che valesse la data del ritiro, mia madre riteneva che si potesse pagare la multa in versione scontata, avvertendomi di pagare 165,20€ che ho prontamente pagato il 19/08/2014.

Ben 4 anni e 6 mesi dopo, senza alcun avviso precedente, mia madre ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento di 518€ per il mancato versamento totale della suddetta multa.

I 518€ richiesti sono così ripartiti:
Totale importo Titoli esecutivi:………….€279,46
Maggiorazione Ex art.27 L. 689/81:….€223,57
Spese di notifica:…………………………..€5,00
Arrotondamento:……………………………€-0,03

Telefonando al numero del comune, mi hanno spiegato che non avendo pagato 230€ entro 60 giorni, la multa è divenuta di 444,66€ da cui sono stati decurtati i 165,20€ già pagati e arrivando quindi ai 279,46€ della prima voce.

La cifra è alta, ma non faccio obiezioni: l’errore lo abbiamo commesso noi non pagando i 230€ iniziali, per cui è doveroso rimediare allo sbaglio fatto; ma quello che mi dà particolarmente fastidio è la maggiorazione Ex articolo 27 della legge 689/1981 che altro non è che la maggiorazione del 10% ogni 6 mesi.

Questa maggiorazione è legittima nel caso il comune si avvalga dell’ingiunzione? In ogni caso mi preme far notare che se avessi ricevuto un avviso per tempo, mi sarei subito accorto dell’errore iniziale e avrei provveduto al pagamento prima che si maturassero una tale mole di aumenti.

Per quanto riguarda l’invio dell’avviso bonario, l’impiegato comunale che mi ha risposto al telefono, mi ha riferito che il comune non è tenuto ad alcun avviso bonario di pagamento prima dell’ingiunzione. Io, invece, ho letto che in realtà avrei dovuto ricevere un avviso almeno 120 giorni prima dell’ingiunzione, ma che non ho ricevuto.

Chi ha ragione, l’addetto comunale o io? Come ho accennato, è giusto che rimedi all’errore fatto, ma in questa maniera mi sento solo un pollo da spennare, e il senso di ingiustizia è grande.

L’articolo 27 della legge 689/1981 prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso il verbale di accertamento dell’infrazione al Codice della strada procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione é divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e’ trasmesso all’esattore.

Inoltre, come ribadito dalla Corte di cassazione (ordinanza 3504/2019) i Comuni, tramite i propri concessionari della riscossione, possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione fiscale, prevista dal testo unico di cui al regio decreto 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo secondo del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 in quanto compatibili (in pratica, in sostituzione della cartella esattoriale, ndr).

Nella normativa non c’è alcun riferimento all’obbligo di notificare al debitore un avviso bonario prima dell’ingiunzione fiscale e la maggiorazione del 10% si applica per ogni semestre, o frazione di esso, che intercorre fra il 60.mo giorno successivo alla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione e la data di emissione dell’ingiunzione fiscale.

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13 Marzo 2019 · Giuseppe Pennuto

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