Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Articolo 316 ter c.p.: niente reclusione se l'indebito non supera i 3999,96 euro - Solo una sanzione amministrativa con un minimo di 5.164 euro


DOMANDA

L'art 316 ter del codice penale stabilisce che quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3 mila e 999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.


RISPOSTA

Chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione e con una sanzione amministrativa da euro 5.


6 Dicembre 2022 - Marzia Ciunfrini


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