DOMANDA
Ricevo una rendita inail per malattia professionale che è la mia unica fonte di sostentamento: non dispongo di altre entrate economiche di nessun tipo, per incassarla ho aperto un c/c alla posta, dove gli unici importi accreditati/addebitati sono la rendita meno le spese mensili di luce gas affitto e spesa alimentare.
Il comune mi invia pignoramenti verso terzi e procede al prelievo forzoso dal conto di importi per alcune multe non pagate di centinaia di euro: da una indagine presso l’ufficio tributi mi confermano l’impignorabilità della rendita ma il distinguo che fanno (e qui è l’assurdo) e di aver pignorato il conto e non la rendita, ora per incassare la suddetta rendita devo farla accreditare sul conto, una volta sul conto sono un saldo disponibile e di conseguenza aggredibile, come posso incassare la rendita senza farla transitare dal conto, o come posso oppormi a tutto questo anche in caso di eventuali altri pignoramenti, e per i prelievi già avvenuti posso fare un eventuale ricorso.
Preciso che sul c/c non sono disponibili altre somme che non derivino che dalla rendita e i prelievi pignoramenti non avvengono in percentuale 1/5,1/7, 1/10 ma prelevano l’importo dell’atto di pignoramento svuotando il conto. Sono disperato non posso più lavorare e mi pignorano l’intera rendita.
RISPOSTA
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
Questo è quanto dispone l’articolo 545 del codice di procedura civile: e vale, evidentemente, anche per la rendita Inail accreditata in conto corrente.
Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, la rendita INAIL può essere pignorata solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1. 379,49 euro.
In pratica, ad ogni pignoramento, se la rendita INAIL è superiore a 1. 379 euro dovrà essere lasciata sul conto corrente una disponibilità pari a tale importo; se risulta minore, dovrà essere lasciata l’intera somma accreditata dall’INAIL.
Per opporsi alla prepotenza che sta subendo, non c’è altro modo che rivolgersi ad un avvocato per opporsi all’atto di pignoramento, ex articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione), innanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente.
Questo, dopo aver aperto un altro conto corrente su cui dirottare qualsiasi addebito permanente per la fornitura di luce, gas, acqua e quant’altro (o viceversa). In poche parole, il conto corrente sul quale viene accreditata la rendita INAIL non deve essere interessato da prelievi e/o da altri eventuali versamenti. Questo per togliere qualsiasi alibi al creditore pignorante.
Per finire, lei non specifica l’importo della rendita che percepisce: ma, certamente saprà, che fino a mille euro, il pagamento può essere disposto dietro richiesta, in contanti, presso un qualsiasi sportello di banca o di Poste Italiane.
3 Aprile 2020 - Michelozzo Marra