DOMANDA
Dal primo settembre darò in locazione una seconda casa di mio padre con cedolare secca: alcune persone mi suggerivano che per noi proprietari pieni o in usufrutto quando prendiamo la residenza nell’immobile locato abbiamo la riduzione dell’IMU o altri benefici.
RISPOSTA
Per quanto riguarda l’IMU dovuta per una unità abitativa locata, che il pieno proprietario dell’immobile o l’usufruttuario è tenuto a versare, si ottiene uno sconto del 25% (l’imposta, cioè, è ridotta al 75% di quanto dovuto) se il contratto di affitto registrato è a canone concordato del tipo 3 + 2.
Inoltre, va ricordato che l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, ove per abitazione principale deve intendersi l’unità abitativa in cui il soggetto passivo tenuto a versare l’IMU (il pieno proprietario o l’usufruttuario, per intenderci) e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Dunque, se nella casa concessa in locazione risiede anagraficamente anche il soggetto passivo che dovrebbe versare l’imposta, insieme a tutto il suo nucleo familiare, l’IMU non è dovuta: in questo caso, tuttavia, il contratto di locazione registrato deve essere riferito solo ad una parte dell’unità abitativa e l’esenzione si perde se il contribuente e/o anche un solo componente del suo nucleo familiare cambiano residenza.
30 Agosto 2024 - Andrea Ricciardi
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