IMU per seconda casa con cantina ed autorimessa





Il possesso dell’abitazione principale di classe A2 e delle relative pertinenze non costituisce presupposto di imposta. Ciò non vale per una seconda casa





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Sono proprietario in un condominio di una seconda casa consistente in un appartamento A2, una cantina ed una autorimessa: l’appartamento è accatastato insieme alla cantina; l’autorimessa è accatastata da sola. Al tempo che era la mia abitazione principale l’autorimessa e la cantina erano considerati pertinenze e quindi esenti IMU. Ora che è diventata seconda casa devo dichiarare tutti e tre gli immobili come altri fabbricati?

Oppure l’appartamento con la cantina è un “altro fabbricato” e la autorimessa è anch’essa “altro fabbricato” ma a sé stante?

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per area pertinenziale di fabbricato si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

Possiamo concludere che cantina ed autorimessa continuano ad essere pertinenze dell’unità abitativa principale, indipendentemente dalla circostanza che l’autorimessa abbia una classificazione catastale disgiunta dall’unità abitativa.

Infatti, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Mentre per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Il possesso dell’abitazione principale di classe A2 e delle relative pertinenze non costituisce presupposto di imposta.

La base imponibile dell’Imposta MUnicipale propria (IMU) è costituita dal valore degli immobili. Per unità abitativa, cantina e posto auto iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, il coefficiente moltiplicatore di 160. Di solito, tuttavia, viene assegnata una sola rendita catastale all’insieme costituito da unità abitativa e cantina ed un’altra al box auto. In questo scenario si dovrà versare l’IMU per due fabbricati: 1) unità abitativa e cantina 2) autorimessa. Ma in generale, però, l’IMU si versa per ciascun fabbricato detenuto in piena proprietà, usufrutto, diritto di abitazione eccetera, dotato di propria rendita catastale.

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12 Aprile 2023 · Giorgio Valli

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