Possono i creditori impugnare un testamento per conto del debitore leso nella quota di legittima?

Eredità - quota di legittima e quota disponibile, riduzione e collazione eredità












Famiglia composta da madre, padre e 3 figli: madre intestataria al 100% di immobile e padre debitore di istituti di credito. Madre fa testamento e lascia tutto alle tre figlie (marito non fa azione di riduzione).

So che i creditori del marito escluso potrebbero comunque impugnare il testamento e fare azione riduzione al posto del loro debitore vero? Entro quali termini, cioè c’e una prescrizione per questi creditori? (es. azione revocatoria di rinuncia ad eredità si prescrive in 5 anni).

Inoltre i creditori come fanno a venire a conoscenza del fatto che il loro debitore è stato escluso dal testamento? Con ispezione ipotecaria sul debitore non vedrebbero nulla giusto?

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura. In altre parole, il creditore può sostituirsi (surrogarsi) al proprio debitore per esperire azione giudiziale volta al ripristino della quota di legittima, lesa con il testamento (articolo 2900 del codice civile). E questo, già lo sapeva.

L’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie avviata dall’erede leso nella quota di legittima si prescrive nel termine di 10 anni dall’apertura della successione (articolo 2946 codice civile).

Il creditore accorto, a cui sono dovute cifre importanti, compie visure periodiche dei registri immobiliari per tutti i componenti della famiglia anagrafica del debitore. Questo perché, spesso, si verificano trasferimenti di proprietà endofamiliari che dissimulano donazioni.

[ ... leggi tutto » ]

30 Ottobre 2017 · Giorgio Martini