Impossibilitato ad avere liberatoria e titolo – Come fare per cancellare il protesto?

Cancellazione protesto assegni, riabilitazione protestati












Ho un problema con un azienda che è fallita: non ho possibilità di poter avere la liberatoria e l’assegno in originale per cancellare il protesto, ho effettuato il pagamento dell’assegno con bonifico bancario e vorrei sapere come posso fare per cancellare il protesto.

Nell’ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e conseguente protesto, è possibile ottenere la riabilitazione decorso un anno dalla data di levata del protesto, effettuando entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione al pagamento dell’assegno protestato il cosiddetto pagamento tardivo che comprende, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi legali, una penale prevista del 10% dell’importo facciale e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente.

Il debitore protestato che abbia così adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriori nel corso dell’anno successivo alla levata, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione.

La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale territorialmente competente (quello con giurisdizione nel luogo ove è stato levato il protesto) su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto).

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti (RIP).

Insomma, la cancellazione del protesto di un assegno è subordinata al pagamento tardivo dell’assegno entro 60 giorni dalla levata del protesto, comprensivo di importo facciale, penale del 10% e spese di protesto. Decorso un anno di purgatorio è possibile procedere alla riabilitazione ( e quindi alla cancellazione del protesto) con istanza al tribunale territorialmente competente (è necessario il supporto tecnico di un avvocato).

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22 Ottobre 2017 · Annapaola Ferri