DOMANDA
Da tempo ho deciso di attrezzare il mio appartamento, posto al primo piano di un condominio, di un impianto autonomo di riscaldamento, distaccandomi così da quello condominiale. Ho anticipato la decisione all’amministratore che ha assicurato che porrà l’argomento all’ordine del giorno della prossima assemblea. Sono preoccupato: se non il condominio non autorizzasse la mia richiesta ci sono soluzioni alternative?
RISPOSTA
Non occorre alcuna delibera autorizzativa. L’articolo 1118 del Codice Civile è stato appositamente riformato dalla legge 220/2012 in modo tale da disciplinare anche il distacco dall’impianto centralizzato. In estrema sintesi, è stato previsto quando e come è possibile il distacco: «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». La certificazione che dal futuro distacco non deriveranno squilibri all’impianto o aggravi di spesa, viene fornita da un tecnico abilitato a mezzo relazione tecnica (preventivamente redatta ed inoltrata all’amministratore) che, preso in attento esame l’impianto centralizzato, accerti e dichiari la fattibilità del distacco. Quest’ultimo però non esonera il condomino distaccato dal continuare a contribuire alle spese citate nella norma e al consumo involontario.