DOMANDA
Se ho intestato un’immobile a mio figlio che è minore e sono debitore nei confronti di un terzo, può il creditore aggredire l’immobile intestato a mio figlio?
RISPOSTA
Il creditore può ipotecare e/o espropriare l’immobile del figlio minore attribuito per donazione del proprio genitore debitore: prima, però, deve rivolgersi al giudice per ottenere la revocatoria dell’atto di donazione ex articolo 2901 del codice civile, secondo il quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Il diritto ad avviare l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di donazione si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà nei pibblici registri immobiliari.
Inoltre, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito (donazione) successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto di donazione è stato trascritto. Questa disposizione si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Così stabilisce l’articolo 2929 bis del codice civile.
21 Febbraio 2020 - Ludmilla Karadzic
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