DOMANDA
Sono ex titolare di impresa edile snc fallita, ora sono dipendente presso una azienda: il giudice ha stabilito in sentenza che il mio stipendio mensile netto deve ammontare a 1300 euro e l’eccedenza il datore di lavoro la versa al conto corrente del fallimento. La mia domanda è: secondo voi nei 1300 euro sono inclusi gli ANF o la mia busta dovrebbe essere 1300+ANF? Nella dichiarazione dei redditi non mi faccio rimborsare il 730 in busta paga ma direttamente bonifico dall’agenzia delle entrate, quindi secondo voi possono pignorarlo ugualmente o dato che è un rimborso per spese effettuate ( visite mediche, medicine ecc) non può essere pignorato?
RISPOSTA
Quando il giudice decide sulla quota da prelevare dallo stipendio del debitore inadempiente per rigirarla al creditore insoddisfatto, si riferisce sempre alla retribuzione percepita dal debitore sottoposto ad azione esecutiva al netto degli oneri fiscali e contributivi dovuti nonché degli assegni familiari che sono impignorabili.
Credo, pertanto, che la sua busta paga sarà di 1. 300 euro più gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) spettanti.
Per quanto riguarda il rimborso da 730, anche se effettuato in prima battuta direttamente dal datore di lavoro (che compenserà l’anticipazione al lavoratore dipendente con le imposte dovute dall’azienda), non trattandosi di voce stipendiale, non potrà subire trattenute. Tuttavia l’importo, una volta transitato sul conto corrente (come peraltro accade allo stipendio post prelievo o al rimborso da dichiarazione dei redditi erogato con bonifico direttamente da Agenzia delle Entrate), potrebbe essere soggetto a pignoramento del saldo.
24 Febbraio 2021 - Patrizio Oliva