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Come evitare l’espropriazione della casa di proprietà dei genitori dopo il decesso di questi ultimi donando la casa ad un terzo












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Recentemente è mancato mio padre: in passato, in seguito a separazione consensuale dei miei genitori, la casa di abitazione è rimasta interamente a mia madre – Io, figlio unico e quindi unico erede, a causa di una precedente attività in proprio finita male, mi ritrovo ad avere debiti con l’Agenzia delle Entrate e con la banca (ex popolare di Vicenza) per un mutuo su un terreno che da diversi anni non sto più pagando. L’importo totale dei miei debiti tra Agenzia delle Entrate e mutuo non pagato ammonta a circa 150 mila euro e sicuramente, nel breve termine, non riuscirò ad onorarli.

Nella casa viviamo io, mia madre, la mia compagna e le nostre 2 bambine, una figlia della mia compagna di 9 anni e la nostra bambina di 5 mesi, quest’ultima nipote diretta e legittima di mia madre.
Vista la recente, improvvisa ed inaspettata morte di mio padre, la mia tremenda paura è che possa succedere lo stesso anche per mia madre. Come fare per salvare la casa al momento della morte di mia madre escludendo me dall’eredità, supponendo fossi ancora indebitato?

Oltre alle gentili soluzioni proposte da Ludmilla in un precedente post, mi chiedevo se mia madre in vita per donazione o testamento cedesse la casa alla mia compagna, piuttosto che ad entrambe le bambine minorenni e il diritto di abitazione a tutti gli altri, la casa potrebbe venire attaccata dai miei creditori al momento del suo decesso?

Per maggiore chiarezza il debito con agenzia delle entrate è pari a circa 100.000 euro probabilmente con interessi in crescita e ancora cartelle da notificare; e 50.000 euro è il debito con la banca per l’ acquisto del terreno che nell’eventualità cederei volentieri.

Si tratta, in pratica, dell’ultima opzione indicata alla fine del post referenziato, laddove il terzo acquista (per donazione) un immobile gravato da diritti di abitazione: la proprietaria della casa (la madre del debitore) dapprima costituisce diritto di abitazione nell’immobile a favore di se stessa, del figlio e della nipote e successivamente aliena, con donazione, la casa gravata dai diritti appena costituiti al terzo.

Sia chiaro, com’è configurato il diritto d’abitazione: se il beneficiario sposta la residenza o cambia domicilio, anche per un breve periodo, perde il diritto di cui dispone. Inoltre, 1uesta opzione è fattibile sempre che sulla casa non sia stata iscritta ipoteca da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel rispetto delle condizioni appena sopra indicate, il figlio erede sarebbe stato deprivato della quota di legittima a lui spettante: ma il creditore non potrebbe agire ex articolo 2900 del codice civile, secondo il quale il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

Infatti, la rinuncia al diritto di abitazione del debitore, obbligatoria per poter procedere con azione di riduzione della donazione effettuata al terzo, può essere esercitata esclusivamente dal titolare del diritto di abitazione, come raccontato qui.

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30 Dicembre 2021 · Annapaola Ferri

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