Fondo patrimoniale costituito da fideiussore

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A gennaio 2010 ho prestato fideiussione verso una banca per un società dove ero socio: la banca aveva concesso un affidamento per 50 mila euro circa e la società, fino a ottobre 2012, ne ha utilizzato in media 30 mila euro. A giugno 2011 ho comprato una casa e ho costituito un fondo patrimoniale contestualmente ad un’altra casa che avevo precedentemente.

A dicembre 2011 la banca ha concesso un mutuo alla società per 150 mila euro. A dicembre 2014 la società di cui ero garante è fallita e accumulato un debito con la banca di 150 mila euro. Ora la banca mi ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo.

Il fondo patrimoniale è protetto? Se no, io devo garantire l’importo per l’esposizione prima della stipula del fondo patrimoniale o il debito complessivo?

Per rispondere alla sua domanda sarebbe necessario leggere il contratto di fideiussione da lei sottoscritto e conoscere, almeno, il tipo di società per la quale ha prestato garanzia e di cui era socio.

Ipotizzando che si tratti di una società di persone e che la fideiussione rientri fra quelle standard, si può affermare in generale che lei dovrà rispondere, in qualità di fideiussore e socio, del debito complessivo accumulato dal soggetto giuridico che lei ha garantito.

La data di costituzione del fondo patrimoniale, infatti, non limita l’ambito della responsabilità patrimoniale in capo al socio fideiussore ma solo, eventualmente, i beni che potranno essere soggetti ad azione esecutiva.

Sotto questo aspetto va aggiunto che il conferimento al fondo patrimoniale costituito nel 2011, dell’immobile che lei già possedeva al momento della stipula del contratto di garanzia, e che faceva parte degli assets patrimoniali del fideiussore dei quali il creditore garantito era presumibilmente a conoscenza, è inefficace nei confronti della banca.

Per quanto attiene l’efficacia nei confronti della banca del conferimento del secondo immobile al fondo patrimoniale nulla è possibile affermare sulla base dei soli dati riportati nel quesito: ma, è evidente che, se l’acquisto del secondo immobile è stato effettuato con disponibilità presenti, a giugno 2011, in conto corrente o in conto titoli presso il creditore garantito, anche il conferimento al fondo patrimoniale del secondo immobile è inefficace nei confronti della banca.

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18 Aprile 2015 · Carla Benvenuto