Accesso al Fondo di garanzia INPS per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) quando l’azienda datrice di lavoro è stata cancellata dal Registro delle Imprese

Se la società datrice di lavoro è estinta (cessata) il decreto ingiuntivo, prerequisito per l'accesso al fondo di garanzia, dovrà essere notificato ai soci


DOMANDA

Ho fatto richiesta al fondo di garanzia INPS per il mio trattamento di fine rapporto, in quanto l’azienda per la quale lavoravo ha cessato la sua attività in seguito al fallimento della casa madre (che si trovava all’estero). L’avvocato ha emesso un decreto ingiuntivo e tentato anche il pignoramento, tutti non andati a buon fine ovviamente. La mia richiesta al fondo però è stata respinta in quanto “non è stato prodotto decreto di reiezione istanza di fallimento (oppure decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale)”. Io ovviamente non sono in possesso di questo documento perchè nel momento in cui ci stavamo apprestando con l’avvocato a preparare le carte per il fallimento abbiamo scoperto che l’azienda era cessata e quindi non era di conseguenza possibile richiedere il fallimento. A questo punto non so come muovermi, devo mettere davvero una pietra sopra ai miei soldi? Grazie mille


RISPOSTA

Per poter accedere al Fondo di Garanzia INPS (e vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il Trattamento di Fine rapporto maturato, nonché le eventuali ultime 3 buste paga non corrisposte dal proprio datore di lavoro), nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro sia stata sottoposta a procedura fallimentare, è necessario che il lavoratore abbia presentato, tempestivamente, istanza di insinuazione al passivo del credito vantato, in maniera tale da poter ottenere il soddisfacimento di quanto dovutogli dall’azienda.
Il decreto di reiezione istanza di fallimento o il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale servono esclusivamente a dimostrare, l’inapplicabilità delle procedure concorsuali al datore di lavoro e quindi si riferiscono esclusivamente alla procedura di accesso al Fondo di Garanzia INPS nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto non fallibile: quindi sembrerebbe che l’istanza di accesso al Fondo sia stata chiesta (o intesa) nell’ipotesi di un datore di lavoro non fallibile.
La corte Suprema di Cassazione con la sentenza 1886/2020 ha stabilito che il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 2 della legge 297/1982, abbia l’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo.
Qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo, e qualora tale chiusura sia intervenuta dopo la proposizione della domanda di insinuazione al passivo, ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda stessa, il lavoratore può procedere preventivamente ad esecuzione forzata (anche infruttuosa) al fine di ottenere l’accesso al Fondo di Garanzia INPS.
Per procedere ad esecuzione forzata, anche infruttuosa, è sufficiente ottenere, allora, un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda: tuttavia, con messaggio 3854/2019 l’INPS ha stabilito che l’eventuale cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non è idonea la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo. La cancellazione della società non determina, infatti, l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma anche un fenomeno di tipo successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.
Ne consegue che l’INPS, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 297/82, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovrà verificare che la data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario, l’INPS dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande di accesso al Fondo di Garanzia verranno respinte per mancanza della prova giudiziale del credito.


6 Luglio 2023 - Tullio Solinas


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