Finanziamento al defunto con sottoscrizione di polizza CPI (Credit Insurance Protection) e rinuncia all’eredità da parte di alcuni legittimari

La polizza assicurativa CPI stipulata a copertura anche del caso morte del debitore è, al verificarsi del decesso del debitore, una polizza vita


DOMANDA

Mio padre è deceduto lasciando un finanziamento attivo ma coperto da polizza CPI: nel contratto d'assicurazione una clausola prevede gli eredi legittimi come beneficiari aventi diritto a riscuotere l'indennità residua (al netto di quanto spetta al creditore insoddisfatto).


RISPOSTA

Il termine eredi legittimi (coniuge, discendenti ed ascendenti) nella polizza CPI (Credit Insurance Protection, ovvero Protezione Assicurativa del Credito erogato), sta ad individuare i soggetti beneficiari della copertura assicurativa, oltre al creditore che ha erogato il finanziamento coperto da polizza CPI, in caso del verificarsi dell'evento coperto dalla polizza: la compagnia assicurativa ha perfettamente ragione quando insiste a voler distribuire l'l'indennità residua (dopo la copertura del debito non ancora rimborsato dal debitore defunto) anche ai chiamati che hanno rinunciato all'eredità.


9 Aprile 2024 - Annapaola Ferri

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