Fideiussione prestata da amministratore della società poi fallita – Prescrizione





La prescrizione decennale decorre dalla data di trascrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese





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Nel 2007 Banca XX concede alla società YY un finanziamento e nello stesso periodo si fa rilasciare fideiussione omnibus con massimale stabilito da un amministratore della società YY: la società YY fallisce nel 2011 e la banca XX entro 6 mesi dalla data del fallimento si insinua correttamente al passivo del fallimento. Sulla base della normativa in essere la prescrizione del credito vantato dalla banca XX viene interrotta e sospesa fino alla chiusura del fallimento. A seguito della art. 1310 del codice civile tale interruzione e sospensione della prescrizione ha effetto anche verso i garanti. Pertanto ha effetto anche verso il fideiussore (amministratore della società YY). La Banca XX non escute la fideiussione dell’amministratore ne fa decreto ingiuntivo e per un periodo di oltre 10 anni dalla data del fallimento non esercita alcuna azione verso il fideiussore diversamente da altre banche coinvolte. Alla base della norma che stabilisce la sospensione della prescrizione fino alla chiusura del fallimento vi è il fatto che la Banca XX non può agire verso il fallito (società YY) ma che tutto è gestito dal curatore fallimentare che gestire il tutto in modo uniforme e per la massa dei creditori. Per cui la banca NON ha potere di esercitare azioni individuali verso il fallito. Tuttavia HA poteri e NON li esercita per oltre 10 anni nei confronti del fideiussore. Pertanto, a logica si ritiene che il fideiussore passati 10 anni dalla dichiarazione di fallimento e dato che la banca XX, avendo un diritto e potendolo esercitare, non lo ha esercitato debba intendersi liberato dalla fideiussione. Avete un parere?

Completamente d’accordo con quanto scritto: solo nell’ultima parte, laddove si ritiene che il fideiussore possa intendersi liberato dalla fideiussione, riteniamo opportuna una breve precisazione.

A nostro parere, qualora la banca creditrice insoddisfatta procedesse giudizialmente per escutere il fideiussore, quest’ultimo sarà tenuto a dimostrare l’intervenuta prescrizione. Può darsi che, dopo la dichiarazione di fallimento, la banca creditrice abbia notificato la volontà di volersi avvalere della fideiussione e la notifica sia stata perfezionata per compiuta giacenza. Può darsi ancora che il fideiussore calcoli la prescrizione con decorrenza dalla data di notifica della sentenza di fallimento, mentre, più correttamente, la decorrenza della prescrizione decennale per la banca creditrice decorre dal trentesimo giorno successivo, in assenza di reclamo, alla trascrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (articolo 18 legge fallimentare).

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14 Maggio 2021 · Rosaria Proietti

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