Fattura per prestazione occasionale oltre i 5 mila euro annui

L'esenzione contributiva per la prestazione occasionale vige fino a 5 mila euro. Oltre tale soglia se il prestatore è pensionato, il contributo è del 24%


DOMANDA

Sono pensionato, devo fare una fattura per prestazione occasionale di 8000 euro e so che il limite è di 5 mila euro: vorrei sapere cosa accade se fatturo 8 mila euro.


RISPOSTA

Come è noto, per i lavoratori occasionali, i primi 5 mila euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo: se si fattura oltre la soglia, sorge l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
L’INPS, con circolare 24/2024, ha comunicato le aliquote da applicare per calcolare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’anno 2024: per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24% per il 2024.
Di solto, l’obbligo contributivo di 720 euro (calcolato su 3 mila euro di compenso fuori quota) ricade per 2/3 sul committente (480 euro) mentre per 1/3 sul prestatore (240 euro), ma in questa ipotesi il committente avrebbe dovuto essere avvertito prima dell’obbligo esistente.
Pertanto, volendo caricare solo sul prestatore l’obbligo contributivo, la fattura sarà di 8 mila euro per compenso lordo – 1600 euro per ritenuta d’acconto – 720 euro per contributi dovuti alla Gestione Separata INPS oltre i 5 mila euro di compenso, per complessivo netto a pagare di 5. 680 euro.
Invece, volendo far partecipare il committente all’onere, la fattura sarà di 8 mila euro per compenso lordo – 1600 per ritenuta d’acconto – 240 quota parte a carico del prestatore per contributi dovuti alla Gestione Separata INPS oltre i 5 mila euro di compenso, per complessivo netto a pagare di 6. 160 euro.
Il pagamento dei contributi (720 euro) dovrà essere effettuato dal committente tramite Modello F24, entro il 16° giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della prestazione occasionale.
Infatti, sempre secondo la circolare INPS sopra richiamata, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e il modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.


13 Giugno 2024 - Tullio Solinas

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