Fattura con IVA addebitata due volte al cliente

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In una rivendita di materiale idraulico, ho comprato merce per euro 90,46 e mi hanno dato una bolla-privato con allegato scontrino fiscale per euro 90,46: dopo due giorni sono tornato, con i dati della mia ditta, perché avevo bisogno della fattura.

Mi hanno risposto che ormai lo scontrino era stato emesso e non sarebbe stato possibile emettere una fattura per la stessa merce. Ho suggerito di simulare una operazione di reso per il tutto e, successivamente ri-fatturare alla ditta gli stessi articoli allo stesso prezzo. Mi hanno risposto che non sono tenuti a fare i resi senza un motivo.

Poi l’addetto, ripensandoci, mi ha detto che se volevo la fattura, AVREI DOVUTO AGGIUNGERE L’IVA. Io ho risposto che lo scontrino fiscale è già IVA COMPRESA.

Siccome la fattura mi serviva, ho accettato ed ho pagato euro 110,00 (quasi 20 euro in più): ora, secondo me, si sono verificate diverse procedure di infrazione:
1) È stata applicata l’IVA anche sull’IVA precedente. (una forma grossolana di anatocismo fiscale)
2) In contabilità a loro risulta un incasso maggiore di euro 90,46
3) In contabilità di magazzino, gli articoli risultano in giacenza NEGATIVA (le quantità sono state scaricate due volte)
4) A prescindere dall’IVA, siccome il contratto si perfeziona al momento del primo acquisto, hanno UNILATERALMENTE aumentato il prezzo di circa 20 euro ARBITRARIAMENTE.

Domande: sono state commesse tutte le 4 infrazioni? Posso in qualche maniera richiedere la restituzione dei 20 euro?

L’articolo 22, comma 1, numero 1 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 633/1972, stabilisce espressamente che per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, autorizzati in locali aperti al pubblico, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell’operazione.

Le sue osservazioni (1) e (2) non fanno una piega, ma non può richiedere, comunque, la restituzione dei 20 euro: il commerciante può, infatti, controbattere che, non essendo i prezzi del materiale da lei acquistato sottoposti ad un regime tutelato, ha ritenuto applicarle una maggiorazione ad personam, motivandola con il tempo che ha dovuto perdere per confezionare la fattura di cui il cliente aveva bisogno e la cui emissione non era obbligatoria, essendo stata richiesta due giorni dopo l’avvenuto acquisto (conformemente alla sua quarta, correttissima, segnalazione).

Il rilievo numero (3) è assorbito da quanto precedentemente esposto, oltre ad essere irrilevante e, comunque, non dimostrabile: infatti non sappiamo se nel contrassegnare in uscita dal magazzino gli articoli dal cliente ri-acquistati in occasione dell’emissione della fattura, l’operatore non abbia contestualmente simulato un reso, compensando così la giacenza residua, come peraltro dallo stesso acquirente suggerito.

Ipotesi verosimile, anche considerando che è precipuo interesse del negoziante avere sotto controllo il livello effettivo di scorte per una efficace gestione degli ordini del materiale in esaurimento.

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28 Settembre 2019 · Giorgio Valli

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