Estinzione debito e cancellazione di ipoteca giudiziale

L’articolo 40 bis del Testo Unico Bancario (TUB) non si riferisce alla cancellazione di ipoteca giudiziale


DOMANDA

A seguito di un debito con una finanziaria non completamente rimborsato, il residuo, tramite Tribunale, è stato conseguente a trattenuto sulla pensione: qualche anno dopo la finanziaria ha anche iscritta ipoteca su un immobile di mia proprietà al 50% ossia sulla mia quota.


RISPOSTA

L'articolo 40 bis del Testo Unico Bancario (TUB) - introdotto con la legge Bersani - stabilisce che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.


11 Luglio 2022 - Ludmilla Karadzic


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