Estinzione anticipata cessione quinto e rimborso polizza assicurativa

Assicurazione su contratti di prestito, cessione del quinto, mutuo e prestiti - estinzione anticipata e penale












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La banca con la quale ho stipulato una cessione del quinto dice di non dover rimborsare il rateo della polizza dovutomi per estinzione anticipata, in quanto la hanno pagata loro. Risaputo che nessuno regala nulla (figuriamoci la banca), il costo é sicuramente stato scaricato sul tasso di interesse da me pagato. Hanno ragione a non rimborsare? Cosa posso fare?

In presenza di un contratto di prestito nel quale sia indicata come obbligatoria la polizza assicurativa abbinata, il debitore può dimostrare il diritto a percepire, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del costo per la vita residua della polizza inerente la copertura del rischio di inadempimento, semplicemente dimostrando che il premio assicurativo è stato oggetto di finanziamento da parte del creditore.

In alternativa, quando non possa essere provata l’inclusione nel TAEG del costo della polizza assicurativa, è consentito al debitore assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

  • che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
  • che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
  • che, nel contratto di polizza, l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per dirla in altre parole, il debitore, ad esempio, deve dimostrare, esibendo la documentazione contrattuale e le condizioni generali di assicurazione, che il modulo di adesione alla polizza abbinata al contratto di prestito è stato da lui sottoscritto contestualmente allo stesso contratto di prestito, e che la polizza ha una funzione di copertura del credito, ovvero ha durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento e prevede, in ipotesi di avveramento dei rischi assicurati, un indennizzo parametrato al debito residuo.

In questi termini si è espresso l’arbitro bancario finanziario con la decisione 4480/2019.

Per contro, il creditore può confutare il diritto al rimborso preteso dal debitore, fornendo elementi di prova di segno contrario, attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando:

  • di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
  • oppure, di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
  • o, ancora, provando che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

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4 Dicembre 2019 · Simonetta Folliero

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