Escussione fideiussione per acquisto casa in costruzione

Fideiussione












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buona sera a tutti, a seguito di un istanza di fallimento la società immobiliare con cui abbiamo stipulato il compromesso (per l’acquisto di una casa su carta) e la fideiussione ha presentato,in questi giorni, richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 152 e 161 della legge fallimentare mediante predisposizione di un ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art 161 sesto comma della legge fallimentare,con facolta di richiedere la conversione dell’instauranda procedura in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della legge fallimentare. A questo punto è possibile escutere le fideiussioni assicurative e bancarie?Grazie, Ilaria.

La garanzia fideiussoria posta a carico del costruttore ai sensi del decreto legislativo 122/2005, opera proprio nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi e comporta la restituzione all’acquirente di tutte le somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscosso dal costruttore, il tutto maggiorato dagli interessi legali maturati a far data da ciascun pagamento e sino al momento in cui si è verificata tale situazione.

Il decreto precisa che per situazione di crisi si intende la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto a esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

La fideiussione, posta a carico del costruttore ai sensi del decreto legislativo 122/2005, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: ciò significa che lei può rivolgersi subito alla banca o alla compagnia di assicurazione, senza dover prima tentare di recuperare il proprio credito presso il costruttore.

La fideiussione opera a richiesta scritta dell’acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore abbia riscosso, da inviarsi, al domicilio indicato dal fideiussore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il fideiussore (banca o compagnia assicurativa) è tenuto a pagare l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta (pena il rimborso all’acquirente delle spese sostenute per la restituzione del capitale e il pagamento dei relativi interessi).

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1 Maggio 2014 · Simone di Saintjust

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