Eredità con beneficio di inventario: Il dissequestro di un autoveicolo.












Poco tempo fa è defunto mio padre, lasciandomi un eredità gravata da dei debiti verso Equitalia. Ho quindi deciso di accettare l’eredità con il beneficio di inventario.

Mi sono rivolto ad un notaio e sto aprendo la successione.

Poco prima che mio padre morisse gli è stato rubato un autoveicolo ritrovato poi dai Carabinieri e consegnato al deposito giudiziario.

La mia domanda è questa: procedere al dissequestro in qualità di avente diritto ([…]come disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia con Decreto su “Restituzione di cose sequestrate”, avente numero 930/2012 RGNR) e procedere alla rottamazione del veicolo senza che mai esca dal deposito giudiziario, costituisce accettazione tacita?

Al suo posto ci starei attento: l’accettazione tacita dell’eredità interviene quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.

L’esempio più evidente è la vendita di un bene ereditario, o comunque il compimento di un atto dispositivo su di esso. Solo l’erede, infatti, essendo divenuto proprietario dei beni che erano del defunto, è legittimato a venderli.

Il codice civile stabilisce dunque che la vendita di un bene compreso nell’eredità equivale a esprimere tacitamente l’intenzione di accettare, e quindi di essere erede.

La Corte di Cassazione ha affermato che comporta accettazione dell’eredità anche la semplice richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell’eredità (sentenza 29 marzo
2005, n. 6574).

Piuttosto, per evitare problemi, concorderei con il proprietario del deposito in convenzione “giudiziaria” un’azione finalizzata ad esercitare il diritto di ritenzione (art. 2756 del codice civile) nei confronti dei futuri eredi (se ve ne saranno).

Ovviamente dopo avergli corrisposto spese e “margine operativo”.

[ ... leggi tutto » ]

14 Marzo 2012 · Ludmilla Karadzic