Vorrei sapere se è possibile fare accettazione con beneficio di inventario dopo otto anni dalla morte del de cuius per opporla ad un decreto Ingiuntivo: premetto che non è stata fatta accettazione espressa dell'eredita e l'erede non è nel possesso del bene. Purtroppo il chiamato all'eredità ha promosso un giudizio civile in cui ha agito personalmente (non in qualità di erede), ed ha chiesto ed ottenuto con sentenza il riconoscimento dei danni corrispondenti alla quota di 3/9, di cui 2/9 ereditati dal padre e 1/9 ereditato dalla madre che aveva assunto il debito per cui è stato emesso decreto ingiuntivo. ...
Il minore, chiamato all'eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l'inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l'accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l'inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, il mancato perfezionamento dell'inventario mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio (redigendo l'inventario) ovvero rinunciare alla eredità. Ma, se una volta diventato maggiorenne il chiamato non esplica l'opzione che gli è stata riservata dalla legge ...
Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni. Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari. In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte dei chiamato che subentra perciò anche ai debiti del defunto; d'altro canto, tuttavia, l'accettazione con beneficio di inventario non incide sulla limitazione della responsabilità che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva formazione dell'inventario, in mancanza dei ...