Due pignoramenti concorrenti sullo stesso stipendio – Il primo azionato per crediti di natura esattoriale ed il secondo riconducibile a crediti di natura ordinaria

Uno azionato per crediti di natura esattoriale e l'altro riconducibile a crediti di natura ordinaria: non c'è accodamento con trattenuta fino al 40%












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In caso di due pignoramenti presso terzi per un dipendente, se il giudice stabilisce che, anche in presenza di trattenuta di 1/10 per il primo pignoramento dell’Agenzia delle Entrate, si debba trattenere un ulteriore 1/5 per debiti presso banche, come bisogna procedere per gli arretrati?

Il secondo atto di pignoramento è stato consegnato a novembre 2018 e l’azienda ha iniziato a trattenere 1/10 dello stipendio vista la presenza dell’altro pignoramento (per un totale quindi di 1/5). Ad aprile 2019 il giudice emette la sentenza obbligando l’azienda a trattenere 1/5 di pignoramento + 1/10 dell’agenzia di riscossione.

Visto quanto sopra descritto, come si deve procedere per le trattenute accantonate e non versate relative al periodo novembre 2018 – aprile 2019?. Si prolunga il pignoramento per saldare l’intero importo o si è obbligati a trattenere 1/5 dello stipendio sin da subito, privando il dipendenti per mesi?

Il problema è esclusivamente del terzo pignorato (l’azienda datrice di lavoro) che non ha ottemperato all’ordine del giudice, peraltro arrogandosi, in modo completamente errato, l’interpretazione della normativa vigente (articolo 545 del codice di procedura civile). Normativa che non esclude affatto il prelievo fino ad un massimo di 1/5 ciascuno per due pignoramenti concorrenti sul medesimo stipendio qualora siano riconducibili a procedure esecutive azionate per crediti di natura diversa: nella fattispecie uno esattoriale (a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione per 1/10), l’altro ordinario (a favore di una banca) fino al 20% della busta paga al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Il datore di lavoro, nominato custode contestualmente all’atto di pignoramento, se non vuole rispondere di violazione degli obblighi di custodia, dovrà consegnare al creditore ordinario procedente l’importo di 1/5 della busta paga del debitore esecutato, così come stabilito dal giudice, per i mesi che vanno dalla notifica dell’atto di pignoramento alla data del decreto di assegnazione: potrà poi regolare i conti (per il rimborso di 1/10 per il numero di mesi in cui ha operato una trattenuta inferiore) con un accordo interno con il proprio creditore (il lavoratore dipendente sottoposto ad azione esecutiva). Magari, può considerare l’importo anticipato al creditore procedente, per assolvere agli obblighi di custodia, come un prestito a tasso zero erogato al dipendente sottoposto ad azione esecutiva, rimborsabile a 10 euro/mese: dal momento che il datore di lavoro non può effettuare prelievi dallo stipendio, nei mesi successivi al decreto di assegnazione, oltre quanto stabilito dal giudice (rischierebbe di essere denunciato per appropriazione indebita dal proprio dipendente).

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8 Luglio 2019 · Ornella De Bellis

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