L’ufficiale giudiziario e la notifica di un atto di pignoramento

Il luogo dove effettuare al debitore la notifica di un atto di pignoramento, viene indicato all'Ufficiale Giudiziario (UG) dal creditore o dal suo legale


DOMANDA

Vorrei sapere se l’ufficiale giudiziario può recarsi per il pignoramento esclusivamente presso la residenza del debitore oppure anche presso il domicilio, anche se quest’ultimo non è stato divulgato a nessuno. In particolare, mi chiedo se l’ufficiale giudiziario può ottenere informazioni sul domicilio chiedendo ai vicini di casa della residenza del debitore.


RISPOSTA

L’ufficiale giudiziario deve notificare l’atto di pignoramento laddove il creditore procedente individua la residenza anagrafica o il luogo di lavoro del debitore inadempiente: una notifica non perfezionata per assenza del destinatario presso un domicilio acquisito da informazioni fornite da terzi, sarebbe viziata da nullità.
L’ufficiale giudiziario può essere incaricato dal creditore insoddisfatto, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, ad effettuare ricerche telematiche (ex articolo 492 bis del codice di procedura civile) sui beni detenuti e/o sui redditi percepiti dal debitore inadempiente, ma non effettua ricerche sul luogo in cui il debitore inadempiente presta attività di lavoro o risiede anagraficamente (né tantomeno su qualche non meglio definita domiciliazione del debitore).
In teoria la notifica dell’atto di pignoramento potrebbe essere indirizzata presso il domicilio (o il luogo di lavoro) del debitore, ma per essere immune da vizi, la notifica dovrebbe essere perfezionata esclusivamente nelle mani proprie del destinatario: il che rappresenterebbe, nella pratica, certamente un rischio per il creditore procedente: infatti, qualora la notifica dell’atto di pignoramento venisse indirizzata presso la residenza anagrafica del debitore ed il destinatario risultasse temporaneamente assente, la procedura potrebbe perfezionarsi e compiersi, comunque con esito positivo, attraverso il meccanismo della compiuta giacenza.
Di solito, la notifica presso il domicilio del debitore viene effettuata in occasione di atti di pignoramento riguardanti i beni ubicati presso il luogo in cui egli vive abitualmente, in base al principio di presunzione legale di proprietà (ogni bene che si trova presso il domicilio del debitore è considerato di sua proprietà, salvo ricorso documentato, degli effettivi proprietari, al giudice dell’esecuzione)


30 Agosto 2024

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