Dubbi su presentazione isee per conviventi di cui uno disabile e a carico

Anche noi cerchiamo, nel limite del possibile, di non commettere errori.












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Salve Ho da poco preso casa con la mia ragazza e al cambio di residenza siamo stati inseriti nello stesso stato di famiglia. Io sono un ragazzo con una disabilità al 90% e percepisco una pensione di invalidità e usufruisco dell’indennizzo vitalizio dal ministero della salute per la legge 210 e sono sempre stato a carico dei miei genitori perchè so che entrambe le entrate non costituiscono reddito; la mia ragazza invece svolge un lavoro part time con un reddito annuo di circa 9000 euro, i miei dubbi ora sono:

Nonostante abbia cambiato residenza e stato di famiglia ma non essendo sposato e senza reddito sono comunque considerato a carico dei miei genitori? E se si questo comporterà che continueranno a percepire sia gli assegni famigliari che le detrazioni fiscali a mio nome ? Per quanto riguarda l’isee invece ho letto sul sito dell’Inps che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare le persone a carico ma non presenti nello stesso stato di famiglia; quindi i miei genitori non potranno inserirmi nel loro modulo isee. Pertanto io potrò figurare in quello della mia ragazza? e se si dovrò far presente di essere a carico dei miei genitori? E gli assegni famigliari e le detrazioni fiscali percepiti dai miei genitori costituiranno reddito?

Scusate le molte domande ma non vorrei commettere errori e avere problemi.

Anche noi cerchiamo, nel limite del possibile, di non commettere errori. Spesso, nonostante tutta la buona volontà, non ci riusciamo. E’ bene che i lettori ne siano consapevoli.

Tanto premesso, siamo andati a verificare quanto da lei riferito, e cioè che Per quanto riguarda l’isee, invece, ho letto sul sito dell’Inps che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare le persone a carico ma non presenti nello stesso stato di famiglia; .

Sul sito dell’INPS, che può essere considerato Vangelo per quanto attiene, fra l’altro, l’ISEE c’è scritto:

Ai fini dell’I.S.E.E. ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare.

  1. Fanno parte del nucleo familiare:
    1. il dichiarante;
    2. il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia;
    3. i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il proprio genitore;
    4. i minori in affidamento preadottivo o temporaneo;
    5. i figli maggiorenni che sono a carico ai fini IRPEF;
    6. tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico;
    7. i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di famiglia, nonché i maggiorenni a carico IRPEF, e i minori a lui affidati dal giudice;
    8. le persone a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante;
    9. i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini IRPEF non presenti nello stato di famiglia, se non affidati a terzi;
    10. le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico;
  2. Non fanno parte del nucleo familiare:
    1. le persone a carico, ai fini IRPEF, di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia;
    2. il coniuge con residenza diversa quando:
      • è separato con provvedimento del giudice (separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale, separazione ordinata dal giudice in attesa della nullità del matrimonio, ecc.);
      • la diversa residenza è stata ordinata dal giudice con provvedimenti temporanei ed urgenti;
      • uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
      • si è verificato uno dei casi di cui all’art. 3 della legge 898/70 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      • sussiste l’abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o amministrativa;
    3. i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

Il punto 2a è forse la fonte dell’equivoco.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone a carico, ai fini IRPEF, di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia

Si riferisce a due soggetti Tizio e Sempronia, non coniugati e non conviventi, con figli (maggiorenni) riconosciuti e a carico di Sempronia (percipiente reddito) ma conviventi con Tizio (stesso stato di famiglia di Tizio). Il nucleo familiare di Tizio è costituito, nella situazione appena descritta, solo da Tizio.

Ma il suo caso è quello riportato al punto 1/E, se lei è maggiorenne. E lei continuerà [pur con famiglia anagrafica diversa da quella dei suoi genitori] a far parte (da solo, senza la sua ragazza) del nucleo familiare dei suoi genitori e continuerà a restare a carico IRPEF dei suoi genitori. Fino a quando non percepirà reddito annuo lordo superiore a 2.840,51 euro oppure fino a quando non convolerà a “giuste nozze” con la sua ragazza.

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21 Settembre 2012 · Roberto Petrella

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