Donazione di una somma – perdo il reddito di cittadinanza?

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza












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Il mio nucleo famigliare percepisce il reddito di cittadinanza: per il nostro nucleo non bisogna superare 10 mila euro per accedere al beneficio e mio padre mi ha donato 9 mila euro per l’acquisto di una casa. Tale cifra è transitata dal suo conto al mio e poi subito a quello del venditore. Nel momento che ho ricevuto la somma nel conto vi erano 1.200 euro (raggiungendo quindi 10.200 euro e superando il limite dei 10.000 anche se per pochi giorni).

In base alla normativa perdo il reddito di cittadinanza? Devo fare la comunicazione RDC-Com esteso? Nel caso di perdita del beneficio posso usare le somme già accreditate del periodo precedente?

La normativa vigente dispone che l’eventuale variazione del patrimonio mobiliare che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio 2020 relativamente al 2019, ove non già compresa nella DSU.

A gennaio 2020 verificherà, pertanto, se il saldo del conto corrente al 31 dicembre 2019 (o la consistenza media, se superiore al saldo) abbia superato la soglia dei 10 mila euro (fissata per la tipologia di un nucleo familiare simile al suo) e, in caso affermativo, provvederà ad inoltrare all’INPS la comunicazione tramite modello RdC/PdC – Com Esteso.

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10 Luglio 2019 · Roberto Petrella

Poniamo che un genitore per qualsiasi motivo (ad esempio per aiutare per l’acquisto di una casa) dovesse bonificare al figlio (percettore del reddito di cittadinanza) una somma di denaro. Tale somma è da considerarsi come variazione patrimoniale da comunicare entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU così come indicato nella prima parte del comma 11; oppure, tale somma è da considerarsi come donazione e quindi da comunicare (qualora facesse superare i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3)) entro 15 giorni tramite RDC-COM esteso? In tal caso quale importo rileva? Il valore della donazione oppure l’importo totale che il figlio si ritroverebbe nel conto? Dall’analisi del decreto legge art.3 comma 11 la casistica sopra descritta NON sembrerebbe rientrare nell’ambito di una donazione in quanto la donazione secondo l’art. 769 del codice civile è un vero e proprio contratto redatto secondo specifiche disposizioni concluso sotto il controllo del notaio per atto pubblico. Perciò sembrerebbe corretto configurare l’operazione sopra riportata come una variazione che entrerà nel calcolo con la successiva DSU entro il 31/01 Ritenete tale interpretazione corretta? Voi che parere date in merito a questa casistica?

Ci sembra che alla domanda sia già stata ampia e motivata risposta.

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10 Luglio 2019 · Simone di Saintjust

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