DOMANDA
In un vostro recente articolo, leggo che la donazione di modico valore è valida anche senza la stipula di un atto pubblico fra donante e donatario, e che il bonifico, non di modico valore, effettuato dal debitore al terzo costituisce un atto viziato da nullità e tale principio di diritto ha una portata rilevante sui rapporti, sia in ambito successorio sia nella sfera dei rapporti con eventuali creditori del donante.
RISPOSTA
Alla domanda risponde la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 7913-2001 nella quale, considerando che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'articolo 783 del codice civile non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, si stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante.
27 Dicembre 2022 - Annapaola Ferri
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