Abito in villetta a schiera con bagno piccolo di servizio in servitù con scarico della villetta limitrofa che però nel. medesimo scarico raccolgono le acque reflue di almeno altri due bagni e la cucina. Dal momento che io nei fatti per problemi di umido non uso il bagno sono tenuta lo stesso a corrispondere la metà delle spese dello spurgo? ...
La proprietà dell'ascensore è comune a tutti i condomini: il criterio di ripartizione delle relative spese non incide sul regime di proprietà. Infatti, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese per l'ascensore tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. Solo in quest'ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione) in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l'ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato. In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che ...