Divisione comunione ereditaria in presenza di creditori di uno degli eredi












A seguito di successione senza testamento di beni immobili (case ) e beni mobili (denaro, titoli, ecc..) da padre a moglie e tre figli, in presenza di creditori che vantano crediti nei confronti di uno dei figli, vorrei sapere quanto segue.

La divisione ai sensi del art. 713 c.c. dei beni immobili può essere concordata fra gli eredi in base a stime sommarie compensando le differenze fra gli eredi con beni mobili della stessa successione?

I creditori di uno degli eredi, oltre a poter aggredire i beni ereditati da tale erede, possono interferire sulla divisione fatta imponendo una divisione che gli renda più semplice aggredire i beni?

Esempio successione con eredi coniuge, e tre figli:

immobile 1: valore 50;
immobile 2: valore 15;
immobile 3: 35
immobile 4: 40
immobile 5: 40
denaro: 25
totale: 205

si può dividere così?

coniuge: immobile 1 e 2 + 3 di denaro= 65+3= 68 (pari a circa 1/3 del totale)
figlio 1: immobile 3 e 10 di denaro = 35+10 = 45 (pari a 2/9 del totale)
figlio 2: immobile 4 e 5 di denaro = 40+5 = 45 (pari a 2/9 del totale)
figlio 3: immobile 5 e 7 di denaro = 38+7 = 45 (pari a 2/9 del totale)
oppure il creditore del figlio 3 può dire la sua??

L’interesse di un qualunque creditore è quello di aggredire i beni immobili del debitore, atteso che le azioni esecutive sui beni mobili presentano minori probabilità di successo.

L’ideale per il creditore è poi procedere al pignoramento di un bene indiviso e difficilmente divisibile. Le pressioni sul debitore e la collaborazione fra gli altri comproprietari, finalizzati a non pervenire all’espropriazione del bene, conducono quasi sempre al rimborso del credito in sede di conversione del pignoramento.

La ripartizione dei beni ereditati a cui lei accenna interviene e può essere formalizzata solo a valle di successivi accordi fra gli eredi. Atti che, naturalmente, possono essere oggetto di azione revocatoria in quanto finalizzati a ledere, in misura rilevante, i diritti del creditore.

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12 Marzo 2012 · Ludmilla Karadzic