Circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile – Cosa prevede il Codice della Strada (CdS)





L'invito a presentare la documentazione richiesta dagli organi di polizia deve essere ottemperato entro un termine non inferiore a 20/30 giorni





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Ho acquistato un’auto non marciante da sostituire il motore, quindi ho inizialmente fatto solo un atto di vendita da un’agenzia. Dopo aver cambiato il motore il meccanico ed io siamo usciti dall’officina per provare l’auto. Appena usciti i Carabinieri ci hanno fermati e fatto il verbale perché circolavo senza copertura assicurativa. Il verbale è stato pagato ora vorrei sapere se faccio il passaggio, il libretto che ho lasciato in agenzia, mi viene dato o resta bloccato finché non porto dai carabinieri anche la polizza assicurativa? O non posso proprio fare il passaggio finché non faccio prima l’assicurazione? Chi mi può dare consigli e spiegare?

I veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa: il comma 4 quater dell’articolo 193 del Codice della Strada dispone che qualora, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario del veicolo a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria. Il Ministero dell’Interno ha individuato il termine entro il quale il soggetto invitato deve presentarsi, che non deve essere inferiore a 20/30 giorni (Se il termine non è stato indicato nel verbale l’invito verrà, presumibilmente, notificato al proprietario del veicolo).

L’articolo 180 comma 8 stabilisce che chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, é soggetto ad una sanzione amministrativa.

Quindi, concludendo, si può tranquillamente effettuare il passaggio di proprietà del veicolo e liberamente disporre della carta di circolazione: tuttavia, bisognerà che venga esibita ai carabinieri la polizza di assicurazione RC auto per evitare di dover far fronte ad una ulteriore sanzione amministrativa. Probabilmente l’invito a presentarsi, se non già indicato nel verbale di sanzione amministrativa, sarà notificato al proprietario del veicolo.

Per inciso, l’atto di compravendita qualifica, a tutti gli effetti, l’acquirente come nuovo proprietario del veicolo, mentre il passaggio di proprietà (ovvero la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di compravendita) serve a regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di successivi acquirenti dal medesimo venditore: anche se il Codice della Strada concede fino a 60 giorni di tempo dalla formalizzazione dell’acquisto per effettuare la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico, pena ulteriori sanzioni amministrative.

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29 Dicembre 2022 · Giuseppe Pennuto

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