Abitavo in una casa a Milano con altre due persone, di comune accordo mi sono fatta intestare il contratto di luce e gas, poi causa litigi io ho lasciato l'appartamento dalla disperazione, dicendo a loro ripetutamente di cambiare il contratto. Il contratto alla fine l'hanno modificato ma non hanno pagato le ultime bollette. Ora la società che forniva luce e gas mi ha chiamato dicendo che ha pure spedito delle lettere (io non abito più li non ho ricevuto nulla e le coinquiline se ne sono fregate di avvisare) e che ci sono tre bollette da pagare, le ultime. Volevo chiedere se il fornitore si può rivalere sui nuovi proprietari del nuovo contratto? Io so che quando subentri in una casa con morosità rischi di non poter attivare il nuovo contratto per morosità di altre persone. Queste signore hanno giocato di anticipo intestandosi prima il contratto e non pagando le ...
Impresa familiare e trattamento fiscale - Come funziona
Nel regolare i rapporti tra titolare dell'impresa familiare e suoi collaboratori, parenti e affini, quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto (quale prestazione di lavoro subordinato, società, associazione in partecipazione o comunione di azienda), Il Codice civile (articolo 230 bis) prevede che ai collaboratori che prestino la loro attività lavorativa in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare sia riconosciuto il diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. Ciononostante, l'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa) e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Ciò è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell'imprenditore non coinvolge i familiari. In virtù della natura di impresa individuale, le eventuali perdite conseguite sono imputate esclusivamente al titolare dell'impresa familiare. ...
Le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS: qualora il soggetto eserciti contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, egli viene iscritto nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività, dunque, vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare ...