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Ho sottoscritto in questi giorni contratto con impresa edile per ristrutturazione casa (i lavori partiranno a marzo poiché impresa edile deve ottenere nulla osta ANAS).
Altra ditta , più affidabile e capace, mi ha sottoposto preventivo migliore e con interventi maggiormente performanti (che però ha tardato a consegnare).
Purtroppo il problema l’ho indirettamente creato io poiché sono stata frettolosa e non ho aspettato preventivo seconda impresa (interpellata successivamente alla prima).
Cosa succede se revoco contratto già firmato con prima Impresa (non registrato)? Può essa chiedermi danni, oltre al compenso per predisposizione nulla osta ANAS? (ovvero per la sola attività svolta).
Innanzitutto, bisogna verificare se nelle clausole del contratto sottoscritto è previsa la rescissione unilaterale del contratto: a volte, è previsto che il recesso comporti il pagamento di un corrispettivo per esercitare il diritto di recesso. La parte può riservarsi, cioè, il diritto di recedere pagando una somma alla controparte (caparra penitenziale) oppure promettendo di pagarla (multa penitenziale).
Altrimenti, la rescissione unilaterale del contratto (senza l’obbligo di risarcire l’altro contraente), da chiedere al giudice, può essere invocata solo quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte.
Vale, a proposito, citare la massima della sentenza 9132/2012 della Suprema Corte di cassazione: in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.
Può risultare utile, nel contesto descritto, anche il riferimento a quanto stabilito dai giudici di legittimità con la pronuncia 11642/2003, secondo i quali, il diritto di recesso esercitabile dal committente in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l’ampiezza di formulazione della norma di cui all’articolo 1671 del codice civile, può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera (avendo egli diritto solo all’indennizzo previsto dalla norma). Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell’unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull’importanza dell’inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l’inadempimento già verificatosi al momento del recesso.
4 Novembre 2019 · Marzia Ciunfrini
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