Sanzioni in caso di assenza ingiustificata del dipendente alla visita medico fiscale di controllo INPS nelle fasce orarie di reperibilità

Il datore di lavoro può scegliere fra licenziamento per giusta causa ed applicazione di consistenti sanzioni pecuniarie


DOMANDA

Ho una piccola cooperativa sociale, lavoriamo principalmente con bandi pubblici: una dipendente in malattia è risultata assente alla visita dell’INPS, nè si è presentata per fornire spiegazioni. Noi abbiamo scoperto tutto dopo per via della lettera che ci ha inviato l’INPS. Ora dobbiamo farle il richiamo? Se sì quale tipo di sanzione si applica in questi casi? Ho guardato il CCNL che applichiamo, e parla di licenziamento per “inosservanza delle norme mediche in materia di malattia”. È questo il caso?


RISPOSTA

L’articolo 5, comma 14 della legge 638/1983 stabilisce che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo INPS, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
La prevista sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, opera a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia stessa, per la mera inosservanza dell’obbligo di assenza alla visita di controllo che costituisce anche violazione di un dovere di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, il quale può, ad esempio, sanzionare ulteriormente il dipendente, applicando una trattenuta dalle future retribuzioni per un importo pari alla paga dovuta dei primi tre giorni di malattia che, in genere, sono considerati di carenza e non vengono indennizzati dall’Inps ma, dall’azienda.
Anche se la Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza 3226/2008, che la violazione da parte del dipendente dell’obbligo di rendersi disponibile per l’espletamento della visita domiciliare di controllo entro le fasce orarie previste dalla normativa vigente, assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento, si sconsiglia di intraprendere, in assenza di recidiva e di persistente assenteismo, la strada del licenziamento per giusta causa, che potrebbe generare un contenzioso sulla legittimità del licenziamento presso il giudice del lavoro.


23 Agosto 2024 - Tullio Solinas


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